Avvocato Domenico Esposito
 


AFFIDAMENTO CONGIUNTO ANCHE PER NULLITA' DEL MATRIMONIO E CESSAZIONE CONVIVENZA GENITORI NON CONIUGATI

 

 

In base all'art. 4, comma secondo, della nuova normativa, le disposizioni in materia di affido condiviso, nonché tutte le altre novità introdotte con la medesima legge, si applicano anche in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili (quindi per i casi di divorzio) o di nullità del matrimonio, nonchè ai procedimenti relativi alla cessazione della convivenza more uxorio o comunque ai figli naturali.